IL VICE PRETORE Rilevato che l'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico esecuzioni presso il tribunale di Benevento, l'8 aprile 1986, su istanza di Di Falco Vincenzo e Muccillo Pasquale, creditori, in virtu' di due effetti cambiari, titoli esecutivi, di D'Ambrosio Vito, invece, di recarsi nell'abitazione di quest'ultimo, risultante all'anagrafe, si recava nella abitazione di Viola Marinella, in c.da Capodimonte di Benevento, e nonostante che la Viola avesse dichiarato che il D'Ambrosio, pur ivi rinvenuto, non vi abitasse, procedeva al pignoramento di alcuni mobili esistenti nella predetta abitazione; Osservato che la Viola ha proposto opposizione, chiedendo dichiararsi la nullita' del pignoramento per essere stati pignorati beni esistenti nella sua abitazione e quindi di sua proprieta'; Osservato che l'art. 513, primo comma, del c.p.c., dispone che l'ufficiale giudiziario puo' ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, senza specificare se per casa del debitore debba intendersi quella di cui egli abbia il godimento in virtu' di un diritto reale o personale o anche soltanto quella in cui egli vi dimori attualmente senza por mente al titolo del godimento e perfino in quella che non risulti la dichiarata, all'anagrafe, dimora abituale; Rilevato che in tal modo e' rimessa alla discrezionale valutazione dell'ufficiale giudiziario, come e' avvenuto nel caso di specie, di ricercare le cose da pignorare fuori della residenza anagrafica del debitore e quindi anche in luoghi in cui il debitore dimori soltanto temporaneamente ed ove altri ne siano proprietari o esercitino diritti reali o di godimento e che ai sensi dell'art. 513, secondo comma, c.p.c., l'ufficiale giudiziario puo' anche allontanare il titolare di tali diritti, e chiedere anche l'intervento della forza pubblica, in caso di disturbo dell'esecuzione; Osservato che l'esercizio di tali poteri da parte dell'ufficiale giudiziario comporta il terzo, titolare di un diritto reale o anche personale di godimento, la violazione della liberta' domiciliare, dichiarata inviolabile dalla Costituzione, che negli artt. 13 e 14 prevede la violazione del domicilio solo previo preventivo motivato parere dell'autorita' giudiziaria e che detto terzo e' comunque estraneo al titolo esecutivo, e che i poteri dell'ufficiale giudiziario non risultano neppure limitati dalla legge (art. 484 del c.p.c.), che affida ad un giudice la direzione dell'esecuzione, giacche' l'intervento di quest'ultimo ha luogo solo nel processo esecutivo che ha inizio con il pignoramento; Ritenuto che nel caso di specie l'esecuzione dovrebbe essere dichiarata senz'altro illegittima e nullo l'eseguito pignoramento, essendo gli artt. 513, primo e secondo comma, in contrasto con gli artt. 13 e 14 della Costituzione, in considerazione che l'esecuzione, ove avvenga fuori della residenza anagrafica del debitore e senza preventivo provvedimento motivato del pretore, al quale spetta di garantire che anche l'esecuzione mobiliare avvenga nell'ambito del principio di stretta legalita' e nel rispetto delle fondamentali liberta' costituzionali, comporta la violazione della liberta' domiciliare del terzo; Ritenuto quindi necessario rimettere la questione alla Corte costituzionale;